Domande frequenti IOLAVORO IN AGRICOLTURA per aziende - FAQ

Aggiornate al 10.07.2020

Aggiornate al 10.07.2020

1. QUALI SONO LE REGOLE DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN AGRICOLTURA?

La gestione dei rapporti di lavoro avviene in base al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Le tutele minime di lavoratori vengono definite nei contratti collettivi nazionali (C.C.N.L. Agricoltura Impiegati e C.C.N.L. Operai agricoli e florovivaisti). L’impianto normativo dei C.C.N.L. prevede ampie deleghe di rinvio alla contrattazione di secondo livello, normalmente definita in ambito regionale, interprovinciale o provinciale. Pertanto non è sufficiente avere come punto di riferimento il contratto nazionale, che deve essere necessariamente integrato dalle disposizioni dei contratti territoriali competenti rispetto al luogo della prestazione di lavoro.

 

2. LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PUÒ ESSERE FORNITA CONTEMPORANEAMENTE PRESSO DIVERSI DATORI DI LAVORO?

Oltre alla generale possibilità di avere 2 contratti part-time con datori di lavoro diversi, nel settore agricolo è possibile in particolari casi proporre al lavoratore un’assunzione congiunta. Alle imprese agricole, appartenenti allo stesso gruppo di imprese o legate da un contratto di rete, è ammessa l’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti da impiegare nelle attività svolte dalle relative aziende. In tal caso lo stesso lavoratore presta attività lavorativa presso più datori di lavoro senza che sia necessaria una preventiva e precisa ripartizione dei tempi. La comunicazione di assunzione congiunta (modello “UNILAV-cong”) deve essere effettuata dall’impresa capogruppo o dal soggetto incaricato nel contratto di rete (c.d. “Referente Unico”).

 

3. NEL SETTORE AGRICOLO PER GLI OPERAI SONO UTILIZZATI IN PREVALENZA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. QUALI CARATTERISTICHE IN TERMINI DI DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA POSSONO AVERE?

Il contratto stagionale è un contratto a tempo determinato, generalmente, stipulato nei mesi primaverili ed estivi e tutela il dipendente per un periodo che può andare dai 100 ai 180 giorni. Al termine del contratto, il lavoratore può ricevere il sussidio di disoccupazione agricola.

Il contratto stagionale agricolo è un contratto a tempo determinato che è in deroga alla disciplina generale dei contratti a termine di cui al D. Lgs n. 81/2015. Il contratto di lavoro stagionale agricolo può riguardare:

  • l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario ovvero
  • l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate, nell’arco dei 12 mesi ovvero
  • di durata superiore a 180 giorni di effettivo lavoro nell’arco dei dodici mesi; in quest’ultimo caso, al superamento delle 180 giornate effettive di lavoro, il lavoratore può chiedere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato salvo che le parti abbiano derogato prevedendo che il superamento dei 180 giorni non determina la trasformazione del contratto a tempo determinato

 

4. COSA SONO I NUOVI VOUCHER “Prest.O”?

Prest.O è l’acronimo di Prestazioni Occasionali, ed identifica i buoni lavoro INPS. È il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 bis della L. n. 96/2017, introdotto a seguito dell’abrogazione dei “vecchi” voucher.

 

5. È POSSIBILE UTILIZZARE IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA?

Si, è possibile per le imprese agricole con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato(il superamento della soglia è da verificare con riferimento al semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale). È possibile instaurare un rapporto di lavoro con lavoratori agricoli che devono svolgere l’attività per brevi periodi, sino a 10 giorni continuativi, senza necessità di ricorrere al contratto di lavoro subordinato.

 

6. NEL SETTORE AGRICOLO È POSSIBILE FARE RICORSO ALLE Prest.O PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI?

Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse solo per coloro che non risultano iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD). È possibile attivare il contratto di prestazione occasionale solo per alcune categorie di lavoratori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi universitario;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito

 

7. QUALI SONO I LIMITI ALL’ATTIVAZIONE DEI “Prest.O”?

In base a quanto previsto dalla normativa che ha istituito i Prest.O, per attivare le prestazioni di lavoro occasionale devono essere rispettati i seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 €;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 €;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 €.

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi INPS, premi assicurativi INAIL e costi di gestione. La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’Università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

Oltre ai limiti economici è previsto un massimale della prestazione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, pari a 280 ore all’anno.

 

8. QUAL È LA PAGA ORARIA PER I “Prest.O” IN AGRICOLTURA?

Il compenso minimo orario per le prestazioni occasionali nel settore agricolo è pari all’importo della paga oraria individuata dal contratto collettivo (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti), sulla base dell’area di appartenenza del lavoratore (1, 2 o 3). Nel dettaglio, gli importi minimi sono pari:

  • per l’area 1, a 9,65€;
  • per l’area 2, a 8,80€;
  • per l’area 3, a 6,56€.

In parallelo a quanto previsto per la generalità dei contratti di prestazione occasionale, anche per i voucher agricoli è necessario garantire al lavoratore una retribuzione minima pari a 4 ore di lavoro. In questo caso il limite non si applica alla prestazione lavorativa giornaliera, ma all’arco temporale della prestazione non superiore alle 10 giornate lavorative. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

 

9. COME VENGONO PAGATE LE PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE CON I Prest.O?

Il pagamento delle prestazioni occasionali avviene, ad opera dell’INPS, entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Se l’arco temporale della prestazione si trova a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo rispetto alla data finale del periodo indicato. A richiesta del prestatore, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dalla prestazione lavorativa, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore.

 

10. QUALI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI OCCORRE EFFETTUARE QUANDO SI FA RICORSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA?

Quando si ricorre alla prestazione occasionale, occorre effettuare una comunicazione unica da fare all’INPS almeno 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Si può fare utilizzando la piattaforma informatica INPS “Prestazioni occasionali” o attraverso il contract center.

 

11. QUALI SONO LE INFORMAZIONI DA FORNIRE?

Per quanto riguarda gli adempimenti informativi preventivi relativi alle prestazioni occasionali agricole, l’INPS dà la possibilità di effettuare un’unica comunicazione.

Il datore di lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve fornire, attraverso la piattaforma informatica Inps “Prestazioni occasionali”, o tramite contact center le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del lavoratore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del lavoratore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene attraverso l’utilizzo di un calendario giornaliero che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore dell’arco temporale di svolgimento della prestazione e della durata complessiva della prestazione.

 

12. IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA, È STATA INTRODOTTAPER IL SETTORE DELL’AGRICOLTURA UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INSTAURAZIONE O PER L’EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO IRREGOLARI?

Si, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 103 e con le modalità attuative previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 27/05/2020. Dal 1 giugno al 15 agosto 2020, i datori di lavoro possono presentare istanza per regolarizzare i rapporti di lavoro con procedure differenziate in base alla nazionalità del lavoratore. (Il termine originario del 15 luglio è stato prorogato al 15 agosto 2020 con D.L. n. 52 del 16 giugno 2020).

 

13. CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO?

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve possedere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui.

 

14. QUALI SONO LE MODALITÀ DELLA PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE O LA REGOLARIZZAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA CON LAVORATORI EXTRACOMUNITARI?

Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 103 e con le modalità attuative previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 27/05/2020, dal 1 giugno al 15 agosto 2020, i datori di lavoro possono presentare istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extra comunitari presenti sul territorio nazionale, che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 oppure che hanno soggiornato in Italia precedentemente la medesima data; in entrambi i casi non devono aver lasciato il territorio nazionale successivamente alla suddetta data. L’avvio dell’iter procedimentale avviene tramite l’applicativo del Ministero dell’Interno disponibile al seguente link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ e le modalità di compilazione della modulistica sono indicate nel “Manuale dell’utilizzo del sistema”.L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale).

 

15. QUALI SONO LE MODALITÀ DELLA PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA CON CITTADINI ITALIANI E DELL’UNIONE EUROPEA?

Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 103 e con le modalità attuative previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 27/05/2020, dal 1 giugno al 15 agosto 2020, i datori di lavoro possono presentare istanza all’INPS per regolarizzare rapporti di lavoro in corso con cittadini italiani o stranieri comunitari. La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto www.inps.it. Per approfondire le modalità operative si rinvia alla circolare INPS n. 68/2020.

 

16. QUALI SONO I SETTORI ECONOMICI SPECIFICI PER I QUALI È POSSIBILE PROCEDERE ALL’EMERSIONE DEI RAPPORTI IRREGOLARI?

Il comma 3 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per un maggiore dettaglio delle attività, si rinvia ai codici ATECO indicati nell’allegato del decreto interministeriale del 27/05/2020.

 

17. PER PROMUOVERE IL LAVORO IN AGRICOLTURA DA PARTE DI SOGGETTI PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO, SONO STATE INTRODOTTE NUOVE POSSIBILITÀ DI CUMULO DELL’INDENNITÀ CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO?

Si, dal 19 maggio a determinate condizioni, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, per promuovere il lavoro agricolo da parte di percettori di NASPI, DIS-COLL, e Reddito di Cittadinanza e lavoratori in sospensione a zero ore (art. 94). Tali soggetti possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine di durata massima di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione del beneficio economico, nel limite di 2.000 € per l’anno 2020.

 

18. L’IMPRESA AGRICOLA CHE NELL’UNITÀ PRODUTTIVA HA LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE, PUO’ EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI?

Si, può instaurare nuovi rapporti di lavoro subordinato, ma solo per mansioni diverse rispetto alle qualifiche professionali dei lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

19. ESISTE UN SERVIZIO GRATUITO RIVOLTO ALLE AZIENDE PER LA RICERCA DI LAVORATORI SPECIFICO PER IL SETTORE DELL’AGRICOLTURA?

Si, in Regione Piemonte le imprese del settore agricolo alla ricerca di lavoratori possono rivolgersi direttamente al Centro per l’Impiego territorialmente competente (vedi elenco) oppure pubblicare le proprie vacancy su www.iolavoro.org/agricoltura, gestendo così in autonomia la selezione del personale. Per ulteriori informazioni consultare questa pagina.

 

20. ESISTONO INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SPECIFICI SOGGETTI?

Per le aziende agricole è possibile fare ricorso ad incentivi che comportano il versamento di una contribuzione previdenziale ridotta, previsti dalla normativa per agevolare l’inserimento lavorativo di specifici soggetti che normalmente hanno più difficoltà a trovare una nuova occupazione (a titolo esemplificativo, giovani under 35, donne, disoccupati over 50, percettori di NASPI, di CIGS e di Reddito di Cittadinanza). I contratti di lavoro oggetto di agevolazione possono essere a tempo determinato e/o a tempo indeterminato in base al soggetto assunto. Per approfondire gli incentivi specifici previsti si rinvia allo schema degli incentivi all’assunzione attivi in questa pagina.