Domande frequenti IOLAVORO IN AGRICOLTURA - FAQ

Aggiornate al 10.07.2020

Essay writing services reviews arе a great source of information on the current state of things. Essaywritersforhire gives you a chance to see hоw essay writers for hire managed to dо things the way you want to do things, and maybe they even did it better than yоu did. However, there are companies that managed to do things the wrong way, and you cаn benefit from reading some reviews about them. We’ve decided to do just that – review an essay writing service that managed to do things the wrong way.

Aggiornate al 10.07.2020

Essay writing services reviews arе a great source of information on the current state of things. Essaywritersforhire gives you a chance to see hоw essay writers for hire managed to dо things the way you want to do things, and maybe they even did it better than yоu did. However, there are companies that managed to do things the wrong way, and you cаn benefit from reading some reviews about them. We’ve decided to do just that – review an essay writing service that managed to do things the wrong way.

1. COSA SI INTENDE QUANDO SI PARLA DI “LAVORATORE DIPENDENTE AGRICOLO”?

“Nel settore agricolo è lavoratore dipendente chiunque presti la propria opera manuale, dietro corrispettivo, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per attività connesse a favore di una azienda agricola o di altro soggetto che svolge attività agricola.” Sito INPS

 

2. QUALI SONO LE MODALITA’ CON CUI PUOI LAVORARE IN AGRICOLTURA?

In agricoltura si può lavorare come:

  • Impiegati agricoli
  • OTD, ovvero gli operai a tempo determinato (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna)
  • OTI, ovvero gli operai a tempo indeterminato (detti anche salariati fissi)
  • Lavoratori assimilati, ovvero i piccoli coloni, i compartecipanti individuali e i compartecipanti familiari
  • Piccoli coltivatori diretti

 

3. QUALI SONO LE REGOLE DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN AGRICOLTURA?

La gestione dei rapporti di lavoro avviene in base al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Le tutele minime di lavoratori vengono definite nei contratti collettivi nazionali (C.C.N.L. Agricoltura Impiegati e C.C.N.L. Agricoltura Operai). L’impianto normativo dei C.C.N.L. prevede ampie deleghe di rinvio alla contrattazione di secondo livello, normalmente definita in ambito regionale, interprovinciale o provinciale. Pertanto non è sufficiente avere come punto di riferimento il contratto nazionale, che deve essere necessariamente integrato dalle disposizioni dei contratti territoriali competenti rispetto al luogo della prestazione di lavoro.

 

4. LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PUO’ ESSERE FORNITA CONTEMPORANEAMENTE PRESSO DIVERSI DATORI DI LAVORO?

Oltre alla generale possibilità di avere due contratti part-time con datori di lavoro diversi, nel settore agricolo è possibile che al lavoratore venga proposta un’assunzione congiunta. Alle imprese agricole, appartenenti allo stesso gruppo di imprese o legate da un contratto di rete, è ammessa l’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti da impiegare nelle attività svolte dalle relative aziende. In tal caso lo stesso lavoratore presta attività lavorativa presso più datori di lavoro senza che sia necessaria una preventiva e precisa ripartizione dei tempi. La comunicazione di assunzione congiunta (modello “UNILAV-cong”) deve essere effettuata dall’impresa capogruppo o dal soggetto incaricato nel contratto di rete (c.d. “Referente Unico”).

 

5. NEL SETTORE AGRICOLO VENGONO UTILIZZATI PER GLI OPERAI IN PREVALENZA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. QUALI CARATTERISTICHE IN TERMINI DI DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PU0’ AVERE?

Il contratto stagionale è un contratto a tempo determinato, generalmente, stipulato nei mesi primaverili ed estivi e tutela il dipendente per un periodo che può andare dai 100 ai 180 giorni. Al termine del contratto, il lavoratore può ricevere il sussidio di disoccupazione agricola.

Il contratto stagionale agricolo è un contratto a tempo determinato che è in deroga alla disciplina generale dei contratti a termine di cui al D.Lgs. 81/2015. Il contratto di lavoro stagionale agricolo può riguardare:

  • l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario ovvero
  • l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate, nell’arco dei 12 mesi ovvero
  • di durata superiore a 180 giorni di effettivo lavoro nell’arco dei dodici mesi; in quest’ultimo caso, al superamento delle 180 giornate effettive di lavoro, il lavoratore può chiedere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato salvo che le parti abbiano derogato prevedendo che il superamento dei 180 giorni non determina la trasformazione del contratto a tempo determinato

In presenza dei requisiti di legge (102 giornate lavorative nel biennio), il lavoratore agricolo matura i requisiti per la disoccupazione agricola che va richiesta all’INPS una volta all’anno, entro il mese di marzo dell’anno successivo.

 

6. QUALI SONO GLI STRUMENTI A TUTELA DEGLI OPERAI AGRICOLI PREVISTI DAL CCNL DEL 19 GIUGNO 2018?

Il CCNL del 19 giugno 2018 prevede:

  • Forma scritta del contratto per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a tempo determinato con garanzia delle 100 o delle 180 giornate lavorative;
  • Per l’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è possibile prevedere un periodo di prova di 2 giorni lavorativi solo se la durata del contratto individuale è superiore a trenta giorni;
  • I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende e sono i contratti provinciali a definire le modalità di esercizio di tale diritto (ai sensi dell’art. 20 del CCNL);
  • E’ prevista la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli operai che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, almeno 180 giornate di effettivo lavoro. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro (ai sensi dell’art. 23 del CCNL).
  • La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non spetta agli operai a tempo determinato assunti con garanzia delle 100 o delle 180 giornate e per quelli assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

 

7. QUAL E’ LA RETRIBUZIONE DI UN OPERAIO AGRICOLO?

La retribuzione contrattuale lorda varia in base all’inquadramento del lavoratore che dipende dalla mansione di lavoro. Il CCNL prevede dei livelli minimi di salario contrattuale in base a tre aree professionali (area 1 - € 1.286,25, area 2 - €1.173,06, area 3 - € 874,65). La classificazione del personale per aree professionali è declinata nell’art. 31 del CCNL. La retribuzione è mensilizzata per gli operai agricoli a tempo indeterminato, mentre oraria per quelli a tempo determinato. Il salario orario si determina dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario di 169. Agli operai a tempo determinato è riconosciuto un terzo elemento pari al 30,44% del salario contrattuale. È necessario precisare che gli importi delle retribuzioni che applica il datore di lavoro agricolo sono definite dai contratti integrativi provinciali.

 

8. COME VENGONO RETRIBUITI GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO?

Gli operai a tempo determinato sono retribuiti solo per il lavoro effettivamente prestato e non necessariamente per tutte le giornate ricomprese all’interno della durata del rapporto di lavoro. Nei contratti a tempo determinato stipulati con garanzia minima delle giornate, nell’ipotesi in cui il lavoratore fosse chiamato a prestare la sua opera per un numero di giornate inferiori, i datore di lavoro è tenuta a retribuire le giornate minime contrattuali. All’operaio a tempo determinato viene garantita una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, comprensiva di tutti gli elementi dovuti a titolo di festività, ferie e mensilità aggiuntive, solo per le ore svolte. Pertanto al salario contrattuale si aggiunge il terzo elemento, nella misura complessiva del 30,44% da applicarsi sul salario contrattuale definito dal contratto collettivo a livello provinciale.

 

9. COSA SONO I NUOVI VOUCHER “PrestO”?

PrestO è l’acronimo di Prestazioni Occasionali, ed identifica i buoni lavoro INPS. E’ il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 bis della L. n. 96/2017, introdotto a seguito dell’abrogazione dei “vecchi” voucher.

 

10. E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE IN AGRICOLTURA?

Si, è possibile per le imprese agricole con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (il superamento della soglia è da verificare con riferimento al semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale). Inoltre, è possibile attivare il contratto di prestazione occasionale solo nei confronti di alcune categorie di lavoratori svantaggiati (titolari di pensione, giovani studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di sostegni al reddito) e che non risultano iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).

 

11. NEL SETTORE AGRICOLO E’ POSSIBILE FARE RICORSO AI “NUOVI VOUCHER” PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI?

Nel settore agricolo le prestazioni occasionali sono ammesse solo per coloro che non risultano iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).E’ possibile attivare il contratto di prestazione occasionale solo per alcune categorie di lavoratori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito;

 

12. QUAL E’ IL VANTAGGIO DERIVANTE DALL’USO DEI VOUCHER IN AGRICOLTURA?

E’ possibile instaurare un rapporto di lavoro regolare con lavoratori agricoli che devono svolgere l’attività per brevi periodi, sino a 10 giorni continuativi, senza necessità di ricorrere al contratto di lavoro subordinato.

 

13. QUALI SONO I LIMITI DEI “NUOVI VOUCHER”?

In base a quanto previsto dalla normativa che ha istituito i Prest.O, per attivare le prestazioni di lavoro occasionale devono essere rispettati i seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi INPS, premi assicurativi INAIL e costi di gestione. La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

Oltre ai limiti economici è previsto un massimale della prestazione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, pari a 280 ore all’anno.

 

14. QUAL’E’ LA PAGA ORARIA PER I NUOVI VOUCHER IN AGRICOLTURA?

Il compenso minimo orario per le prestazioni occasionali nel settore agricolo è pari all’importo della paga oraria individuata dal contratto collettivo (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti), sulla base dell’area di appartenenza del lavoratore (1, 2 o 3). Nel dettaglio, gli importi minimi sono pari:

  • per l’area 1, a 9,65€;
  • per l’area 2, a 8,80€;
  • per l’area 3, a 6,56€.

In parallelo a quanto previsto per la generalità dei contratti di prestazione occasionale, anche per i voucher agricoli è necessario garantire al lavoratore una retribuzione minima pari a 4 ore di lavoro. In questo caso il limite non si applica alla prestazione lavorativa giornaliera, ma all’arco temporale della prestazione non superiore alle 10 giornate lavorative. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

 

15. COME VENGONO PAGATE LE PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE CON I “NUOVI VOUCHER”?

Il pagamento delle prestazioni occasionali avviene, ad opera dell’INPS, entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Se l’arco temporale della prestazione si trova a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo rispetto alla data finale del periodo indicato. A richiesta del prestatore, espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dalla prestazione lavorativa, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore.

 

16. IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA, È STATA INTRODOTTA PER IL SETTORE DELL’AGRICOLTURA LA POSSIBILITÀ DI INSTAURARE UN RAPPORTO DI LAVORO CON CITTADINI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO O IRREGOLARI?

Si, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 103 e con le modalità attuative previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 27/05/2020.Dal 1 giugno al 15 agosto 2020, i datori di lavoro possono presentare istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 oppure che hanno soggiornato in Italia precedentemente la medesima data; in entrambi i casi non devono aver lasciato il territorio nazionale successivamente alla suddetta data. (Il termine originario del 15 luglio è stato prorogato al 15 agosto 2020 con D.L. n. 52 del 16 giugno 2020)

 

17. IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA, È STATA INTRODOTTA LA POSSIBILITÀ PER I CITTADINI STRANIERI, CON PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA, CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO E NON RINNOVATO, DI REGOLARIZZARE LA LORO SITUAZIONE?

Si, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 103 e con le modalità attuative previste dal Decreto del Ministero dell’Interno del 27/05/2020. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato, possono richiedere alla Questuraun permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Sono necessari i seguenti requisiti soggettivi: risultare presenti sul territorio nazionale dell’8 marzo 2020; non essersi allontanati successivamente; aver svolto comprovata attività di lavoro prima del 31 ottobre 2019 nel settore nell’agricoltura, dell’assistenza alla persona o lavoro domestico.Le istanze possono essere presentate dal 1 giugno al 15 agosto 2020. Il termine originario del 15 luglio è stato prorogato al 15 agosto 2020 con D.L. n. 52 del 16 giugno 2020.

 

18. CHE COS’E’ LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E CHI NE HA DIRITTO?

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto i lavoratori agricoli subordinati, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e che hanno i seguenti requisiti:

  • 2 anni di assicurazione (il lavoratore deve essere iscritto agli elenchi per l’anno in cui chiede l’indennità e in quello precedente)
  • Un minimo di 102 contributi giornalieri nel biennio

 

19. A CHI SPETTA LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA?

La disoccupazione agricola spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

 

20. A QUANTO AMMONTA L’INDENITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI AGRICOLI?

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato viene riconosciuta un’indennità pari al 40% della retribuzione di riferimento; dall'importo spettante viene detratto il 9% a titolo di contributo di solidarietà (per un massimo di 150 giornate). Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata la trattenuta per il contributo di solidarietà. L’indennità viene erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo, le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio e quelle non indennizzabili (ad esempio quelle successive all’espatrio definitivo)

 

21. COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA?

Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente attraverso il portale dell’INPS, oppure può rivolgersi ad uno degli enti di patronato. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il decreto “Cura Italia” ha prorogato il termine, solo per le domande non ancora presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

 

22. UN PERCETTORE DI NASPI PUO’ LAVORARE CON IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE?

Si. La circolare INPS n. 174/2017 ha precisato che i percettori di Naspi possono svolgere prestazioni occasionali (art. 54 bis della L. n. 96/2017) nei limiti di compensi non superiori a 5000 € per anno civile.

 

23. IL PERCETTORE DI NASPI CHE SVOLGA PRESTAZIONI OCCASIONALI DEVE COMUNICARLO ALL’INPS?

Per compensi non superiori a 5.000 € per anno civile la Naspi è interamente cumulabile con lo svolgimento di lavoro occasionale ed il beneficiario della Naspi non è tenuto a comunicare alcunché all’Istituto.

 

24. UN BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA PUO’ LAVORARE CON CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE?

Si, per un beneficiario di reddito di cittadinanza è possibile svolgere prestazioni occasionali.

 

25. IL BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA CHE SVOLGA PRESTAZIONI OCCASIONALI DEVE COMUNICARLO ALL’INPS?

In materia di Reddito di cittadinanza la circolare INPS n. 43/2019 al punto 8 c precisa che non devono essere comunicati redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

 

26. UN PERCETTORE DI SOSTEGNO AL REDDITO PUÒ AVERE NEL SETTORE AGRICOLO CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SENZA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO?

Si, è possibile a determinate condizioni dal 19 maggio, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, per promuovere il lavoro agricolo da parte di percettori di NASPI, DIS-COLL, e Reddito di Cittadinanza e lavoratori in sospensione a zero ore (art. 94). Tali soggetti possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine di durata massima di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione del beneficio economico, nel limite di 2.000 € per l’anno 2020. Per contratti con tali caratteristiche il percettore di Reddito di Cittadinanza non è tenuto ad effettuare la comunicazione all’INPS dei redditi percepiti; l’obbligo di comunicazione permane per i beneficiari di indennità di disoccupazione. Si specifica che per i percettori di NASPI e DIS-COLL, l’INPS ha precisato (circolare n. 76 del 23 giugno 2020) che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro; pertanto, è necessaria la trasmissione del modello NASpI-Com, per comunicare le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, il percettore presta attività lavorativa.

 

27. I LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE, POSSONO INIZIARE UNA NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA?

La nuova attività lavorativa, in base alle specifiche circostanze, potrebbe:

  • essere incompatibile con l’integrazione salariale e il rapporto di lavoro in essere;
  • comportare una totale cumulabilità della remunerazione percepita con l’integrazione salariale;
  • comportare una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.

 

28. IN QUALI CASI LA NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA E’ INCOMPATIBILE CON L’INTEGRAZIONE SALARIALE?

L’inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno è incompatibile con l’integrazione salariale e il precedente rapporto di lavoro deve essere risolto. Pertanto in questo caso il dipendente deve rassegnare le dimissioni prima di iniziare il nuovo rapporto di lavoro.

 

29. IN QUALI CASI LA NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA E’ TOTALMENTE COMPATIBILE CON L’INTEGRAZIONE SALARIALE?

Il contratto di prestazione occasionale è compatibile e cumulabile con l’integrazione salariale nel limite del massimale annuale previsto pari a5.000 €. Nel caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, si ha piena compatibilità e cumulabilità, quando il nuovo lavoro da dipendente, per collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stato comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa per la quale si percepisce l’integrazione salariale. Questo caso ricorre quando si è in presenza di rapporti di lavoro part-time, ma anche nel caso di un rapporto full-time e uno part-time, purché le due attività siano tra loro compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro (48 ore).

 

30. IN QUALI CASI LA NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA E’ PARZIALMENTE CUMULABILE CON L’INTEGRAZIONE SALARIALE?

Nel caso in cui la collocazione del nuovo rapporto di lavoro subordinato non sia compatibile con il rapporto di lavoro sospeso, si ha cumulabilità parziale solo se la remunerazione dell’attività lavorativa è inferiore all’integrazione salariale. In questo caso il lavoratore ha diritto alla differenza tra l’importo dell’integrazione salariale e il reddito percepito.

 

31. I CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SONO COMPATIBILI CON L’INTEGRAZIONE SALARIALE?

Il contratto a tempo determinato è compatibile con lo stato di beneficiario di integrazione salariale. In nuovo rapporto di lavoro comporta la sospensione dell’integrazione salariale, nel caso in cui la remunerazione percepita sia superiore alla stessa, oppure la cumulabilità parziale nel caso in cui sia inferiore all’integrazione salariale. Se il contratto è stipulato da un lavoratore in sospensione a zero ore, con datore di lavoro del settore agricolo, per una durata massima di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, non avviene la sospensione o la riduzione dell’integrazione salariale, nel limite di 2.000 € per l’anno 2020.

 

32. L’AVVIO DI UN’ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO E’ COMPATIBILE CON L’INTEGRAZIONE SALARIALE?

Quando l’attività intrapresa è di lavoro autonomo, il lavoratore, dimostrando l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale, ha diritto alla differenza tra l’importo dell’integrazione salariale e il reddito percepito.